Dlgs 33/2013 - Articolo 33 A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti' (, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici). Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. Dati sui pagamenti L'allegato 2 alla delibera ANAC 430 del 2016 "Elenco degli obblighi di Pubblicazione vigenti applicati alle Istituzioni Scolastiche" non prevede questa voce per le scuole. Tuttavia l’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 97/2016 recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ne ha prevista la pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni.Indicatore di tempestività dei pagamentiAmmontare complessivo del debito e numero delle imprese creditriciIBAN e pagamenti informaticiContenutiCoordinate bancarie comprese di IBANIdentificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postaleI codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamentoArticolo 36 - Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.