Lo status dei soggetti coinvolti nel contratto e-commerce, condiziona la disciplina applicabile, specialmente riguardo la tutela della parte qualificabile come consumatore ai sensi del Codice del Consumo.
Chi è il consumatore? Per consumatore il Codice del Consumo intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. È la parte debole del contratto, debole nei confronti dell’imprenditore commerciale che offre il servizio e predispone in via unilaterale le condizioni del contratto.
Clausole vessatorie. Il Codice del Consumo genericamente definisce vessatorie le clausole che determinano uno squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali tra le parti, vale a dire uno squilibrio dei reciproci diritti e obblighi in misura significativa. Queste clausole sono nulle, anche se sono state oggetto di una specifica trattativa individuale, quando abbiano per oggetto o per effetto di:
- escludere o limitare la responsabilità del professionista\imprenditore in caso di morte o danno alla persona del consumatore;
- escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista\imprenditore o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto di fatto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
Vendite di beni e servizi. La vendita di beni di consumo, impone al venditore l’obbligo di consegnare al consumatore beni. Tale conformità si presume nel caso in cui coesistono le seguenti circostanze:
- idoneità all’uso al quale servono abitualmente i beni dello stesso tipo;
- conformità alla descrizione fatta dal venditore e sussistenza della qualità del bene che il venditore ha presentato come campione o modello;
- sussistenza delle qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
- idoneità all’uso particolare voluto dal consumatore, idoneità che sia stata portata a conoscenza dal venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Il venditore è quindi responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si presentano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. In caso di difetti di conformità, il consumatore può alternativamente chiedere di riparare il bene o sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, oppure richiedere una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto.
Elena Pella, Alessia Piazza, Giulia Martinazzi, Asia Castanò e Adele Francisco